Art. 1.
(Istituzionale del Parco nazionale
dell'Etna).

      1. È istituito, di intesa con la Regione siciliana ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, il Parco nazionale dell'Etna, di seguito denominato «Parco».
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Regione siciliana e con gli enti locali interessati, definisce la delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco nonché le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.
      3. La delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco coincidono, in via provvisoria, con i territori di cui al decreto del Presidente della Regione siciliana 17 marzo 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 4 aprile 1987.
      4. La gestione provvisoria del Parco, fino alla costituzione dell'Ente parco previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è affidata all'Ente preposto alla gestione del Parco naturale regionale dell'Etna, con sede in Nicolosi, provincia di Catania.
      5. L'Ente parco nazionale dell'Etna ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      6. La pianta organica dell'Ente parco nazionale dell'Etna è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo del medesimo Ente, in conformità alle procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

 

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